Art. 3.
(Espletamento delle attività di studio,
di consulenza e di ricerca).

      1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di questore e di vice questore che si avvalgono di tale facoltà possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'Amministrazione dell'interno.
      2. Con il procedimento negoziale di cui al capo II è stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.